Agevolazioni Fiscali
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- Pubblicato: Lunedì, 16 Settembre 2013 16:27

LE AGEVOLAZIONI FISCALI: LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE
È possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri sostenuti per
ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
A seguito delle disposizioni introdotte dal decreto legge n.83/2012, dal decreto legge n. 63/2013 e dalla legge n.147/2013, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:
- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, con un limite massimo di 96.000€ per ciascuna unità immobiliare
- 40% delle spese che saranno sostenute nell’anno 2015, sempre con il limite massimo di 96.000€ per unità immobiliare
- 36%, con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2016.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.
Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni:
Si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.
La legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef del 50% sempre con il limite massimo di spesa di 96.000€ per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015.
Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000€ per unità immobiliare.
La ripartizione della detrazione
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2011, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre rate annuali di pari importo.
È necessario, però, essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento. Non può beneficiare di tale ripartizione, per esempio,l’inquilino.
Chi può fruire della detrazione
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- -Proprietari o nudi proprietari
- -Titolari di un diritto reale di godimento(usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- -Locatari o comodatari
- -Soci di cooperative divise e indivise
- -Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- -Soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.